PROPOSTA DI LEGGE

Titolo I
MISURE PER IL SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE DELLA FRUTTA IN GUSCIO

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge è finalizzata: a tutelare e a promuovere la produzione della frutta in guscio, nocciola, mandorla, noce, pistacchio, carruba e castagna, e in particolare di quella prodotta nelle zone collinari e di montagna; a valorizzare tale produzione come prodotto tipico e a incentivarne la coltivazione con metodo biologico, assicurando un adeguato reddito ai produttori; a sostenere le aggregazioni dei produttori in forme associative; a salvaguardare il legame della popolazione con il rispettivo territorio, in conformità al ruolo multifunzionale dell'agricoltura riconosciuto anche dall'Unione europea.
      2. La presente legge e altresì finalizzata a promuovere il contenimento del costo dei fattori di produzione, la riorganizzazione del settore della commercializzazione e la crescita delle capacità concorrenziali, con particolare attenzione alle esigenze di adeguamento delle piccole aziende e delle aree marginali nonché dei giovani agricoltori di età inferiore a quaranta anni.

Art. 2.
(Piano triennale di interventi).

      1. Ai fini di cui all'articolo 1 e allo scopo di rendere possibile la predisposizione di un programma organico di interventi, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

 

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previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un piano triennale di interventi per il sostegno alla coltivazione e alla commercializzazione della frutta in guscio, che prevede:

          a) la promozione delle iniziative necessarie per ottenere il riconoscimento del marchio di qualità a livello europeo;

          b) l'individuazione dei settori prioritari di intervento, delle specifiche aree di salvaguardia e delle iniziative necessarie a favore dei produttori singoli e associati;

          c) l'adozione, per le importazioni che avvengono in regime privilegiato, a seguito di accordi fra l'Unione europea e Paesi terzi, di misure idonee a garantire che i prodotti importati siano ottenuti con modalità di coltivazione rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori;

          d) l'incentivazione delle forme associative tra produttori anche nel settore commerciale;

          e) la promozione dell'accorpamento delle particelle fondiarie di minore dimensione.

Art. 3.
(Contenuti del piano triennale di interventi).

      1. Con il piano triennale di interventi di cui all'articolo 2 sono altresì individuate:

          a) le aree interessate agli interventi;

          b) le specie e le varietà di frutta in guscio interessate, nonché i soggetti beneficiari;

          c) le priorità e le azioni da intraprendere anche in sede internazionale;

          d) le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del piano.

      2. Il piano triennale di interventi di cui all'articolo 2 deve altresì prevedere:

          a) contributi straordinari per promuovere la ricerca e lo sviluppo di trattamenti compatibili;

 

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          b) crediti d'imposta per le forme associate dei produttori;

          c) il sostegno e la promozione di una nuova linea di commercializzazione per il rilancio della vendita, con l'attivazione di campagne istituzionali governative, volte a incrementare il consumo della frutta in guscio;

          e) il sostegno alla lotta contro particolari patologie che interessano la coltura della frutta in guscio;

          f) la promozione di forme di assicurazione agevolate.

Art. 4.
(Ruolo delle regioni, delle province autonome e degli enti locali).

      1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono a dare attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3.

Art. 5.
(Istituzione del Fondo per gli interventi in favore della coltivazione e della commercializzazione della frutta in guscio).

      1. Per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per gli interventi in favore della coltivazione e della commercializzazione della frutta in guscio, con particolare riguardo a quella prodotta nelle zone collinari e di montagna, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
      2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386.

 

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Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, pari a 25 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Titolo II
MISURE PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA LEGATA ALLA COLTURA DELLE CASTAGNE

Capo I
AGEVOLAZIONI PER L'AGRITURISMO NELLE AREE COLTIVATE A CASTAGNE E PER LA PRODUZIONE DI BIRRA DI CASTAGNA

Art. 7.
(Finalità e finanziamento dello Stato).

      1. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, la spesa di 4 milioni di euro, finalizzata a favorire la realizzazione o l'ammodernamento delle strutture agrituristiche nelle aree vocate alla coltivazione del castagno, individuate, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri

 

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e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
      2. Il contributo finanziario dello Stato di cui al comma 1 è destinato a favorire la realizzazione e la crescita della competitività delle imprese agrituristiche operanti nelle aree di cui al medesimo comma 1 e, in particolare, a perseguire i seguenti obiettivi:

          a) migliorare la qualità delle strutture e dei servizi;

          b) elevare gli standard di qualità degli alloggi agrituristici, degli affittacamere, delle case e degli appartamenti per vacanze, delle case per ferie, degli ostelli per la gioventù e dei rifugi alpini;

          c) accrescere l'innovazione tecnologica e la riqualificazione delle strutture di accoglienza dei turisti, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza;

          d) accelerare il processo di riqualificazione delle imprese agrituristiche.

Art. 8.
(Contributo per l'acquisto o l'ammodernamento delle strutture agrituristiche site nei castagneti).

      1. Lo Stato concorre alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 7, comma 2, tramite la concessione di un contributo per la spesa sostenuta ai fini dell'acquisto di nuove strutture alloggiative o dell'ammodernamento degli arredi e delle attrezzature delle strutture ricettive già esistenti nelle aree di cui al comma 1 del citato articolo 7 adibite a fini turistici.
      2. Alle persone fisiche e giuridiche che, in attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 7, comma 2, acquistano in Italia arredi o attrezzature nuovi di fabbrica è riconosciuto un contributo statale pari al 20 per cento del prezzo pagato al venditore per il loro acquisto, a condizione che dal venditore sia praticato uno sconto sul medesimo prezzo almeno pari alla misura

 

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del contributo. Il suddetto sconto è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. L'imposta sul valore aggiunto è applicata sul prezzo di acquisto fatturato al lordo del contributo statale e al netto dello sconto del venditore.
      3. La misura massima del contributo concesso dallo Stato non può comunque superare i limiti stabiliti dalla disciplina degli aiuti de minimis prevista dal regolamento (CE) n. 1523/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007.
      4. Le imprese costruttrici o importatrici dei beni acquistati ai sensi del comma 2 rimborsano al venditore l'importo del contributo statale e lo recuperano come credito d'imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui è emessa la fattura di vendita.

Art. 9.
(Validità del contributo).

      1. Il contributo statale di cui all'articolo 8 spetta per gli acquisti effettuati entro un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge e risultanti dal contratto di vendita stipulato dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo.
      2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, com- ma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il relativo regolamento di attuazione.

Art. 10.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione del presente capo, pari 4 milioni di euro

 

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per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo II
DISCIPLINA DEGLI ITINERARI TURISTICI DENOMINATI «PERCORSI DELLE CASTAGNE»

Art. 11.
(I «percorsi delle castagne»).

      1. Ai fini della valorizzazione dell'offerta turistica e della sua qualificazione e promozione nei territori ad alta vocazione di produzione di castagne, le regioni, sentite le comunità montane e le province interessate, disciplinano, con proprie leggi, l'istituzione di itinerari turistici denominati «percorsi delle castagne».
      2. I «percorsi delle castagne» di cui al comma 1 sono indicati da segnali e cartelli che indicano la vocazione e la zona di produzione del frutto. Tali cartelli indicano anche centri abitati, edifici di interesse storico-artistico, musei, valori ambientali e attrattive naturalistiche, infrastrutture alberghiere, di ristorazione e sportive.

Art. 12.
(Disciplinari e comitati organizzatori).

      1. Le province, le comunità montane, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni di

 

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categoria interessate e altri organismi, pubblici e privati, interessati elaborano appositi disciplinari che regolamentano la costituzione, la realizzazione e la gestione dei «percorsi delle castagne».
      2. Nei disciplinari di cui al comma 1 sono indicate, per ciascun organismo interessato al progetto, le quote di impegno per la realizzazione del progetto stesso. I disciplinari sono trasmessi alla regione competente.
      3. La regione, esaminati i disciplinari di cui al comma 1 e verificate la congruità del progetto con la vocazione del territorio interessato nonché la coerenza degli impegni assunti dai promotori, ne autorizza la realizzazione.
      4. Gli enti, gli organismi e i soggetti promotori del progetto relativo al disciplinare di cui al comma 1 provvedono all'istituzione di un comitato organizzatore al fine di:

          a) realizzare i «percorsi delle castagne»;

          b) promuovere, propagandare e pubblicizzare, in collaborazione con le organizzazioni e con le associazioni interessate, i «percorsi delle castagne»;

          c) assicurare la promozione e l'inserimento dei «percorsi delle castagne» in tutti gli strumenti di promozione turistica;

          d) reperire fondi pubblici e privati per la realizzazione e la gestione dei «percorsi delle castagne»;

          e) controllare il rispetto e il buon funzionamento del progetto.

Art. 13.
(Cartelli viari).

      1. Le comunità montane e le province provvedono alla realizzazione, nelle zone di produzione delle castagne, dei cartelli viari e alla loro collocazione.

 

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Art. 14.
(Finanziamenti).

      1. La realizzazione e la gestione dei «percorsi delle castagne» di cui al presente capo è ammessa ai finanziamenti comunitari relativi ai fondi strutturali.
      2. La realizzazione di materiale informatico, pubblicitario, di propaganda e per l'incentivazione della conoscenza dei «percorsi delle castagne» è ammessa ai finanziamenti pubblici, statali, regionali e locali, in particolare dell'Agenzia nazionale del turismo, dell'Istituto nazionale per il commercio estero e delle aziende di promozione turistica.

Art. 15.
(Leggi regionali).

1. Le regioni provvedono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, a emanare apposite leggi per l'attuazione delle disposizioni del presente capo. Nelle more dell'entrata in vigore della normativa regionale, le disposizioni del presente capo sono comunque immediatamente applicabili.